Foto di umjanedoanFaceva satira. Ma il giornalista oggetto della battuta  ha scoperto l’epiteto, grazie a Google. Offeso, ha querelato il blogger. E pure il motore di ricerca: avrebbe consentito di leggere in maniera rapida ed automatica l’articolo oggetto della denuncia. Il Tribunale di Ferrara, il 9 giugno, ha però assolto l’autore «per avere commesso il fatto, obbiettivamente diffamatorio, nell’esercizio del fondamentale e in concreto prevalente diritto di esercizio della libertà di critica e di satira politica».

Il magistrato ha anzi sottolineato il ricorso all’information literacy – pur senza chiamarla così – del blogger: ha scavato, verificato, si è documentato. Quindi, dopo lo studio, ha reso pubblico con un click il suo post. Certo è che, se il contributo non fosse stato linkato da altri e indicizzato dagli spider dei motori di ricerca, la presunta offesa non sarebbe stata vista da nessuno (e, quindi, trattandosi di reato di “evento” niente diffamazione). O dai soli aficionados di quel blog. Ma, per quella vicenda, sono stati letteralmente chiamati in causa anche 841 siti, tanti quanti ne ha contati il giornalista. Effetto del copia & incolla, tipico della rete.

Il meccanismo è  noto: pur volendo “rimediare” bisogna inseguire siti, profili di Facebook, magari pure il peer to peer. Un fenomeno di propagazione che ha indotto addirittura uno studio legale a chiedere a ByoBlu di rettificare un post,  ritenuto “offensivo” da un suo cliente, sulle pagine web che lo avevano ripreso. Paradossale, oltre che praticamente impossibile.

«Internet e la blogosfera – ha osservato il giudice di Ferrara – permettono oggi a chiunque di diffondere il proprio pensiero, le proprie opinioni, di diffondere informazioni, giudizi e critiche, attingendo un’utenza potenzialmente illimitata, senza preoccupazione di costi e quindi senza il rischio di concentrazioni e di restringimento del pluralismo informativo». Ma, di fronte a questa lode del pluralismo, si dice consapevole anche del “risvolto negativo” – in altri termini della potenza di fuoco, diffusiva, capillare, se non causale o “incontrollabile” della condivisione in rete. Solo che non sembra esserci rimedio, non solo nel senso di sanare (dal latino remedi), ma anche di rimediazione. Qualunque rettifica, smentita, tentativo di riqualificazione sono destinati ad aver la sorte di un “messaggio in bottiglia”.

Difficoltà tecno-culturali

La difficoltà, per la giurisprudenza, è in gran parte “tecno-culturale”.  Ogni volta che si affronta la questione “diffamazione”  via internet si inciampa su strumenti giuridici di difesa che fanno riferimento a categorie storicamente consolidate. Storicamente, appunto. Ma inadatte al web. Ci si lambicca il cervello su giudici competenti, server da spegnere o cui metter i bolli in ceralacca ed altri ameni “rimedi” che andrebbero bene per la cara vecchia tipografia. Invece funzionano meglio le tradizionali categorie giuridiche quando il sito ha una sua notorietà, al pari di una testata giornalistica, e magari c’è pure una penna “professionale” (non necessariamente “professionista”) dietro. Poco conta l’anonimato e chi si straccia le vesti, tutti qui abbiamo un IP. D’altronde la prima condanna di un blogger in Italia – contro la quale era stato pure annunciato appello – aveva queste caratteristiche.

Ma che fare quando i link e le condivisi0ni si dipanano su più piattaforme, nei social network, in Twitter e via declinando le infinite facce del web? Prendiamo il sito di Beppe Grillo. Secondo una logica alla Technorati, che misura link e controlink, sarebbe il “blog” (lasciamo perdere, ovviamente) più popolare d’Italia. In realtà dietro c’è una struttura organizzata imprenditorialmente (Casaleggio Associati). Un suo “parere” , però, ha un alto numero di probabilità di produrre effetti su ampia scala: lettori fidelizzati, mailing a cascata (il grillospam), collegamenti che ritornano. Al pari di Corriere.it o di Repubblica.it. Una querela con conseguente condanna per diffamazione, i sigilli, le cancellature eccetera eccetera avrebbero una qualche speranza di aver un’eco nella Rete al pari della presunta offesa. Ed il diritto delle vittime degli eventuali reati anche una qualche speranza di tutela. Quindi, in casi come questi, da media mainstream applicare anche gli altri meccanismi risarcitori della legge sulla stampa – come la “smentita” – avrebbe un senso. Molto meno per i piccoli blog (e non capisco, per questo, perché si chieda proprio a Grillo di aderire alla “giornata di rumoroso silenzio”). Anche se non si comprende perché la riforma sulle intercettazioni, il ddl Alfano per intenderci, preveda che non si possano più commentare le rettifiche, visto che esse possono esser richieste soltanto perché – ad libitum – “ci si sente” offesi…

Il pagerank può essere criterio per determinare la rilevanza giuridica? Se esci alto nei risultati dei motori di ricerca, se hai un folto cluster attorno a te, allora sei perseguibile? In fondo – si può obiettare – si tratta di meccanismi in mano a società private, talora non esenti dai condizionamenti della pubblicità. La diffamazione è reato di evento, quindi se il mio insulto ad altri resta sepolto in una pagina del deep web? Ma come si stabilisce che è “consumato”? Aspettando che qualcun altro lo punti con un link, rendendolo quindi ricercabile/leggibile a terzi? E se la responsabilità penale è personale, come qualificare chi si limita ad offrire soltanto il collegamento ipertestuale alla fonte della “diffamazione”? E’ addirittura – per paradosso – un aggregatore autore del reato “in concorso” con chi ha messo online il contenuto diffamatorio? Domande che, forse, avrebbero bisogno di una risposta.